(Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 28 dell'11 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. I principi generali 1. Nel rispetto della dignita' della persona umana e del diritto costituzionale alla tutela della salute, esercitato secondo le modalita' previste dalla presente legge, nonche' attraverso la facolta' di libera scelta del cittadino, secondo le modalita' stabilite dalla programmazione regionale e provinciale, la Regione disciplina il servizio sanitario regionale e i servizi socio-assistenziali stabilendo i principi in base ai quali: a) sono determinati gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie; b) viene riordinata la rete delle strutture ospedaliere; c) sono definite le funzioni e i compiti delle Aziende; d) viene promossa e favorita l'integrazione delle funzioni sanitarie con quelle socio-assistenziali di competenza degli enti locali, fermo restando il finanziamento a carico del fondo sanitario regionale, ai sensi dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, delle attivita' socio-assistenziali di rilievo sanitario svolte nelle strutture, presidi e servizi assistenziali. In ogni caso non possono gravare sul fondo sanitario regionale oneri diversi da quelli riferiti alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario. A tali fini e' istituito il dipartimento per le attivita' socio-sanitarie integrate, di seguito denominato "Dipartimento per le A.S.S.I.", quale articolazione organizzativa delle Aziende sanitarie locali, di seguito denominate "A.S.L."; e) concorrono alla realizzazione della integrazione socio-sanitaria gli enti pubblici, gli enti non profit e i soggetti privati, secondo le specifiche loro peculiarita'. E promossa la piena parita' di diritti e di doveri fra soggetti erogatori accreditati di diritto pubblico e di diritto privato, nell'ambito della programmazione regionale. 2. Le norme della presente legge si ispirano al principio della sussidiarieta' solidale tra le persone, le famiglie, gli enti pubblici e i soggetti privati accreditati erogatori dei servizi, al fine di fornire le prestazioni necessarie ai cittadini. 3. La Regione esercita funzioni di legislazione e di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di supporto nei confronti delle Aziende sanitarie e degli altri soggetti, pubblici o privati, esercenti attivita' sanitarie, socio-assistenziali di rilievo sanitario e socio-assistenziali. 4. La Regione assicura la erogazione dei livelli uniformi di assistenza previsti dalla legislazione nazionale ed eventualmente assicura livelli piu' elevati sulla base di proprie risorse. Dispone contestualmente in ordine al reperimento delle risorse integrative del fondo sanitario regionale, nonche' alla determinazione dei livelli di partecipazione alla spesa dei cittadini. 5. Con deliberazione del consiglio regionale viene approvato, per ogni triennio, il piano socio-sanitario, nel quale vengono indicate le attivita' sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario da erogare per ognuno dei livelli uniformi assistenza, precisando: a) il quadro previsiona'le dei bisogni socio-sanitari della popolazione lombarda; b) gli indicatori in riferimento ai quali debbono essere determinati i volumi di attivita' per ognuno dei livelli uniformi di assistenza; c) gli indicatori di risultato da impiegare per il controllo e la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita' delle prestazioni e dei servizi erogati; d) i progetti obiettivo e le azioni programmate da adottare per rispondere a specifiche aree di bisogno, definendone le modalita' di finanziamento. 6. La Regione individua nella gestione integrata la forma ritenuta idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attivita' socio-assistenziali di competenza degli enti locali. La gestione integrata e' attuata attraverso la delega di funzioni socio-assistenziali degli enti locali, cui restano a carico gli oneri relativi, alle Aziende sanitarie prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicati come "decreti di riordino", ovvero attraverso i consorzi o le altre forme associative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, tra comuni o tra Comunita' montane. Al fine di favorire la gestione associata dei comuni, nell'ambito delle A.S.L., la Regione interviene con specifiche forme di finanziamento e con modalita' definite nell'ambito della programmazione. Con proprio atto la giunta regionale certifica il sistema di qualita' delle istituzioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e definisce gli indicatori e gli standard del controllo di qualita' regionale ai fini amministrativi. 7. Il piano sanitario regionale, in sede di prima applicazione per il triennio 1997/1999 e' adottato, su proposta della giunta, dal consiglio regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; entro la stessa data e' approvato il piano socio-assistenziale regionale. 8. Per i trienni successivi, su proposta della giunta, il consiglio regionale provvedera' ad elaborare il piano socio-sanitario regionale quale strumento di programmazione unico ed integrato come stabilito al precedente 5 comma.