(Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 28 dell'11 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                         I principi generali
 
  1.  Nel  rispetto  della dignita' della persona umana e del diritto
costituzionale  alla  tutela  della  salute,  esercitato  secondo  le
modalita'  previste  dalla  presente  legge,  nonche'  attraverso  la
facolta'  di  libera  scelta  del  cittadino,  secondo  le  modalita'
stabilite  dalla  programmazione  regionale e provinciale, la Regione
disciplina   il   servizio   sanitario   regionale   e   i    servizi
socio-assistenziali stabilendo i principi in base ai quali:
   a)   sono   determinati  gli  ambiti  territoriali  delle  Aziende
sanitarie;
   b) viene riordinata la rete delle strutture ospedaliere;
   c) sono definite le funzioni e i compiti delle Aziende;
   d)  viene  promossa  e  favorita  l'integrazione  delle   funzioni
sanitarie  con  quelle  socio-assistenziali  di competenza degli enti
locali, fermo restando il finanziamento a carico del fondo  sanitario
regionale,  ai  sensi  dell'art.  30 della legge 27 dicembre 1983, n.
730, delle attivita' socio-assistenziali di rilievo sanitario  svolte
nelle  strutture,  presidi  e servizi assistenziali. In ogni caso non
possono gravare sul fondo sanitario regionale oneri diversi da quelli
riferiti alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali di  rilievo
sanitario.  A tali fini e' istituito il dipartimento per le attivita'
socio-sanitarie integrate, di seguito denominato "Dipartimento per le
A.S.S.I.",  quale articolazione organizzativa delle Aziende sanitarie
locali, di seguito denominate "A.S.L.";
   e)    concorrono    alla    realizzazione    della    integrazione
socio-sanitaria  gli  enti pubblici, gli enti non profit e i soggetti
privati, secondo le specifiche loro peculiarita'. E promossa la piena
parita' di diritti e di doveri fra soggetti erogatori accreditati  di
diritto   pubblico   e   di   diritto   privato,   nell'ambito  della
programmazione regionale.
  2. Le norme della presente legge si  ispirano  al  principio  della
sussidiarieta'  solidale  tra  le  persone,  le  famiglie,  gli  enti
pubblici e i soggetti privati accreditati erogatori dei  servizi,  al
fine di fornire le prestazioni necessarie ai cittadini.
  3.   La   Regione   esercita   funzioni   di   legislazione   e  di
programmazione, di indirizzo, di coordinamento,  di  controllo  e  di
supporto   nei  confronti  delle  Aziende  sanitarie  e  degli  altri
soggetti,  pubblici  o  privati,   esercenti   attivita'   sanitarie,
socio-assistenziali di rilievo sanitario e socio-assistenziali.
  4.  La  Regione  assicura  la  erogazione  dei  livelli uniformi di
assistenza previsti dalla  legislazione  nazionale  ed  eventualmente
assicura  livelli piu' elevati sulla base di proprie risorse. Dispone
contestualmente in ordine al reperimento  delle  risorse  integrative
del  fondo  sanitario  regionale,  nonche'  alla  determinazione  dei
livelli di partecipazione alla spesa dei cittadini.
  5. Con deliberazione del consiglio regionale viene  approvato,  per
ogni  triennio,  il piano socio-sanitario, nel quale vengono indicate
le attivita' sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario  da
erogare per ognuno dei livelli uniformi assistenza, precisando:
   a)  il  quadro  previsiona'le  dei  bisogni  socio-sanitari  della
popolazione lombarda;
   b)  gli  indicatori  in  riferimento  ai  quali   debbono   essere
determinati  i volumi di attivita' per ognuno dei livelli uniformi di
assistenza;
   c) gli indicatori di risultato da impiegare per il controllo e  la
valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita' delle
prestazioni e dei servizi erogati;
   d)  i  progetti  obiettivo e le azioni programmate da adottare per
rispondere a specifiche aree di bisogno, definendone le modalita'  di
finanziamento.
  6.  La Regione individua nella gestione integrata la forma ritenuta
idonea  a  garantire  l'efficacia  e  l'efficienza  delle   attivita'
socio-assistenziali  di  competenza  degli  enti  locali. La gestione
integrata   e'   attuata   attraverso   la   delega    di    funzioni
socio-assistenziali degli enti locali, cui restano a carico gli oneri
relativi,  alle  Aziende sanitarie prevista dall'art. 3, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.    502,  e  sue  successive
modificazioni  ed  integrazioni, di seguito indicati come "decreti di
riordino", ovvero attraverso i consorzi o le altre forme  associative
previste  dalla  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  tra  comuni o tra
Comunita' montane. Al fine di  favorire  la  gestione  associata  dei
comuni,   nell'ambito   delle   A.S.L.,  la  Regione  interviene  con
specifiche  forme  di  finanziamento   e   con   modalita'   definite
nell'ambito   della   programmazione.  Con  proprio  atto  la  giunta
regionale  certifica  il  sistema  di  qualita'   delle   istituzioni
sanitarie,  socio-sanitarie  e  socio-assistenziali  e  definisce gli
indicatori e gli standard del controllo di qualita' regionale ai fini
amministrativi.
  7. Il piano sanitario regionale, in sede di prima applicazione  per
il  triennio  1997/1999  e'  adottato,  su proposta della giunta, dal
consiglio regionale, entro 120 giorni dall'entrata  in  vigore  della
presente   legge;   entro  la  stessa  data  e'  approvato  il  piano
socio-assistenziale regionale.
  8. Per i trienni successivi, su proposta della giunta, il consiglio
regionale provvedera' ad elaborare il piano socio-sanitario regionale
quale strumento di programmazione unico ed integrato  come  stabilito
al precedente 5 comma.